Società per gli Studi Naturalistici della Romagna

L’Assemblea dei Soci del 10 aprile 1999 ha approvato a larga maggioranza il seguente nuovo

Statuto della Società

che sostituisce quello allegato all’atto costitutivo,  registrato a Cesena il 26 marzo 1986

Art. 1 - Denominazione e sede legale
E' costituita a Cesena, ai sensi degli articoli 14 et segg. del Codice Civile, presso l'Istituto per la conservazione e lo studio dei materiali naturalistici della Romagna, una Associazione denominata "Società per gli Studi Naturalistici della Romagna", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (DLgs. 4.12.97 n. 460)

Art. 2 - Definizioni geografiche
Ai fini della presente Associazione, vengono considerati confini geografici della Romagna: il Fiume Reno a valle di Bastia, il corso del Fiume Sillaro, la dorsale del M.Oggioli, la dorsale dell' Appennino, la dorsale del M.Carpergna fino allo sperone di Focara, il Mare Adriatico.
Ai fini dell' art. 4, vengono considerate "immediate adiacenze della Romagna" le province italiane con essa confinanti.

Art. 3 - Fini dell' associazione
L'Associazione si propone il fine di promuovere studi, ricerche, manifestazioni e pubblicazioni per contribuire alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio naturalistico romagnolo, nonchè promuovere la diffusione della cultura naturalistica in Romagna mediante conferenze, convegni e progetti didattici di formazione e aggiornamento docenti.

Art. 4 - Pubblicazioni sociali
L'Associazione si fa carico di coordinare la pubblicazione di un Notiziario a cadenza almeno semestrale, nonchè di un periodico scientifico denominato "Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna" a cadenza variabile, determinata di anno in anno a giudizio insindacabile della Organizzazione editoriale dell'Associazione indicata all'art.32. Nelle pubblicazioni sociali avranno priorità i lavori presentati dai Soci e quelli sulla Romagna propriamente detta (art. 2), seguiti da quelli sulle immediate adiacenze della Romagna. Potranno essere pubblicati anche lavori su altre aree geografiche, se compatibili con le risorse disponibili.
I Soci onorari e il Direttore Responsabile delle pubblicazioni ricevono di diritto le pubblicazioni sociali. Tutti gli altri Soci le riceveranno solo se in regola con la quota sociale dell’ anno.

Art. 5 - Entrate
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si vale:1. delle quote associative2. dei contributi di Enti e privati3. di ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, rendite, ecc.

Art. 6 - Soci
Tutti possono aderire all' Associazione, mediante la presentazione di una domanda accompagnata dalla firma di due Soci e recante le istruzioni dell'aspirante Socio in merito all'applicazione della legge 675/96 come da successivo art. 7 .
La domanda comporta l'accettazione dello Statuto sociale.
La richiesta di associazione di minori dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l' Assemblea decide in maniera inappellabile l'aggregazione dei nuovi Soci. 
L’eventuale reiezione deve essere motivata.

Art. 7 - Elenco dei soci e diritto alla privacy
L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito dal Segretario dell'Associazione, sarà pubblicato periodicamente sul Notiziario dell' Associazione. Esso potrà essere inviato in copia anche ad Enti o privati non Soci dietro motivata richiesta scritta e previa delibera del Consiglio Direttivo.
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy, dall'elenco dei Soci reso pubblico nei suddetti modi, saranno omessi i nominativi di quei Soci che avranno chiesto alla Segreteria dell' Associazione di non comparire nell' elenco stesso.
I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di associazione se accettano o meno che il loro nome e indirizzo e la loro qualità di associati vengano resi pubblici.

Art. 8 - Categorie di soci
I Soci si distinguono in:
-ordinari
-studenti
-sostenitori
-onorari
Sono Soci studenti tutti coloro che frequentano corsi scolastici fino al raggiungimento del diploma di Scuola Media superiore.
Sono Soci sostenitori tutti coloro che versano all’Associazione importi superiori alla quota annua di associazione a titolo di donazione; essi saranno considerati "sostenitori" per l’anno corrente e saranno menzionati nel Notiziario.
Sono Soci onorari illustri cultori degli studi naturalistici che si siano distinti in campo nazionale ed estero, o persone particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige una relazione sull'attività svolta durante l'anno, allegandovi il bilancio consuntivo, l'inventario della consistenza patrimoniale e la proposta di bilancio preventivo. Relazioni e bilanci verranno inviati a tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell' Assemblea ordinaria.

Art. 10 - Quote sociali
Le quote sociali sono stabilite dall' Assemblea generale e devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
I Soci che non avranno versato la quota per due anni consecutivi saranno considerati dimissionari.

Art. 11 - Decadenza da socio
La decadenza da socio avviene per volontarie dimissioni, per decesso o per morosità, come da art. 10; le volontarie dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno; qualora ciò non avvenga i Soci saranno considerati tali anche per l'anno successivo. La radiazione di un Socio può essere decretata dall’ Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, in caso di colpa grave o indegnità.
In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dimissionario o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 12 - Organi dell' associazione
Gli organi dell' Associazione sono :
- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
Presidente, Consiglio Direttivo e Collegi sono organi elettivi. Nessun compenso è dovuto ai membri di questi organi, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, preventivamente approvate e documentate.

Art. 13 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria di norma una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. Nell’Assemblea hanno diritto di voto i Soci onorari e quelli in regola con la quota sociale dell’ anno.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Non si possono rilasciare più di due deleghe ad una stessa persona. I Consiglieri possono ricevere deleghe a meno che non si tratti di approvare il bilancio o di deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo il caso di modifiche allo Statuto (art. 18) e proposta di scioglimento della Società (art. 33).

Art. 14 - Data dell' assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria si tiene nel mese di aprile di ogni anno presso la Sede legale o, in caso di indisponibilità, in sede da destinarsi da parte del Consiglio. Verrà convocata dal Presidente con avviso scritto, indicante la sede e gli argomenti all' ordine del giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. Saranno indette due convocazioni dell’Assemblea, in date differenti, per soddisfare le condizioni di validità di cui all’ art. 17

Art. 15 - Oggetto dell' assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta (art. 9).
Il voto per l'approvazione della relazione e dei bilanci avviene per alzata di mano ed a maggioranza semplice (art. 17). I Soci che non approvano, possono avere la parola per illustrare le ragioni del voto contrario.
In caso di mancata approvazione della relazione e bilancio consuntivi, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi dimissionario e, qualora il Consiglio stesso non sia già al termine del mandato triennale, si procederà a nuova elezione del Consiglio con Assemblea straordinaria, convocata entro un mese dal Presidente dell' Associazione o, in caso di inadempienza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea delibera sulla proposta di bilancio preventivo, sui diversi argomenti all'Ordine del Giorno e sugli indirizzi generali dell' Associazione. Eventuali proposte dei Soci da sottoporre all' Assemblea dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data della riunione. E' tuttavia facoltà del Presidente dell' Assemblea (art. 16) consentire che vengano discusse anche proposte di Soci pervenute dopo tale termine.

Art. 16 - Presidente e segretario dell' assemblea
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell' Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in loro assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell' Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni si redige un verbale nell' apposito libro che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Validità dell' assemblea
L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Art. 18 - Modifiche allo statuto
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte o dal Consiglio Direttivo o da gruppi costituiti da almeno un decimo dei Soci, che le trasmetteranno al Consiglio Direttivo, apponendovi le proprie firme.
L’Assemblea ordinaria può deliberare sulle modifiche allo statuto purchè queste siano all’ ordine del giorno e sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. Qualora non si raggiunga questo numero nè in prima nè in seconda convocazione, sarà indetta un’Assemblea straordinaria per deliberare sulle modifiche allo Statuto. La suddetta Assemblea straordinaria in seconda convocazione può deliberare sulle modifiche allo Statuto qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea. Le proposte di variazione allo Statuto dovranno pervenire ai Soci almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 19 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione, presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 20 - Amministrazione
L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Vice-presidente, segretario e tesoriere
Il Vice-Presidente, Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio nel proprio seno.
Il Segretario custodisce il registro dei Soci, i verbali delle riunioni e l'archivio della corrispondenza.
Il Tesoriere custodisce il registro contabile, tiene le scritture contabili ed è il cassiere dell' Associazione, con le necessarie procure.

Art. 22 - Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da :
- il Presidente
- n. 8 Consiglieri
Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere formano l' Ufficio di Presidenza.

Art. 23 - Elezioni sociali
I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall' Assemblea generale, tra i Soci , con una votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. La scheda elettorale sarà suddivisa in quattro sezioni. La prima sezione, per l'elezione del Presidente della Società, consente di indicare un solo nome; la seconda, per i Consiglieri, consente di indicarne fino ad otto; la terza, per i Revisori dei Conti, consente di indicare due nomi; la quarta, per i Probiviri, consente di indicarne tre.
Le schede votate potranno essere consegnate di persona o da un altro Socio per delega, entro i limiti stabiliti per la rappresentanza dall' art.13, oppure inviate per corrispondenza nei termini di tempo fissati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e secondo modalità che assicurino la segretezza del voto.
La scheda sarà spedita ai Soci aventi diritto al voto a cura dell' Ufficio di Presidenza, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la votazione. I Soci presenti in Assemblea che risultassero sprovvisti di scheda, potranno ottenerla dal Segretario.
E' consentita la presentazione di liste orientative di candidati sottoscritte da non meno di dieci Soci aventi diritto al voto. Tuttavia gli elettori hanno facoltà di votare anche nomi non inclusi nelle liste orientative.
L'Assemblea sceglie nel proprio seno tre scrutatori, formanti l'Ufficio elettorale, fra i quali il più anziano di età assume le funzioni di Presidente dell'Ufficio elettorale.
L' urna elettorale sarà aperta mezz'ora dopo l'apertura effettiva dell' Assemblea; Vi saranno pubblicamente immesse, a cura dell' Ufficio elettorale, le schede inviate per corrispondenza e pervenute entro il termine fissato. Dopo che tutti i Soci presenti avranno votato, l'Ufficio elettorale darà immediatamente inizio allo scrutinio delle schede. Sulla validità dei singoli voti durante lo scrutinio decide, a maggioranza, l'Ufficio elettorale.
Dopo lo scrutinio, il Presidente dell'Ufficio elettorale comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni. Qualora, da parte di uno o più Soci, vengano segnalate irregolarità nell' operato dell'Ufficio elettorale, il Presidente dell' Assemblea ha facoltà di disporre un nuovo scrutinio delle schede, con la partecipazione del Segretario.
Al termine delle votazioni, le schede saranno immediatamente e pubblicamente distrutte a cura dell' Ufficio elettorale.
Sugli eventuali ricorsi, da presentarsi entro il termine di tre giorni dalla proclamazione dei risultati, decide, entro l'ulteriore termine di sette giorni, una Commissione formata dal Presidente dell'Assemblea e dal Collegio dei Probiviri, con esclusione di colui o di coloro la cui elezione fosse oggetto di eventuale contestazione.
Il Socio che risultasse validamente eletto in due o più organi sociali ha la facoltà di opzione.
Entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dello scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dà comunicazione ai nuovi eletti e li insedia nella carica rispettiva, presenziando alle consegne da parte degli uscenti.

Art. 24 - Durata degli incarichi
Tutti i componenti degli organi sociali elettivi resteranno in carica per tre anni, salvo il caso previsto dall' art.10, comma secondo, e sono rieleggibili.

Art. 25 - Decadenza dalle cariche
Decadono dalle rispettive cariche i Consiglieri o i membri dei Collegi i quali si astengano, senza giustificato motivo, per quattro volte consecutive dal partecipare alle sedute dell'organo sociale del quale fanno parte.

Art. 26 - Sostituzione dei consiglieri
Qualora uno o più dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, sino al numero di quattro, rinuncino alla carica o cessino dal far parte del Consiglio medesimo, congiuntamente o successivamente, per dimissioni, decadenza o altra causa, il loro posto è preso, per surrogazione, ordinatamente dai Soci che seguivano, per numero di voti riportati, l'ultimo degli eletti.
In caso di cessazione di un numero di componenti maggiore di quattro o di dimissioni dell'intero Consiglio, si procede a nuova elezione in apposita Assemblea straordinaria, con le modalità previste dall'art.23 per le elezioni nell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio in tal modo eletto cessa di carica alla scadenza di quello da esso surrogato.

Art. 27 - Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due membri eletti dall'Assemblea. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti, aventi diritto. I Revisori dei conti sono scelti, di norma, fra i Soci, tuttavia l’Assemblea può attribuire l’incarico anche a persone esterne alla Società.
Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione finanziaria e controlla le scritture contabili, l'esistenza di cassa e i bilanci; redige la relazione da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 28 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del Collegio viene scelto dai tre membri eletti; in mancanza di accordo la funzione sarà esercitata dal membro più anziano. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti, aventi diritto.
Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le eventuali controversie sociali fra i Soci e tra questi e l'Associazione. Essi giudicheranno (ex bono et aequo) senza formalità nè procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29 - Riunioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30 - Poteri ed obblighi del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, potendo deliberare qualsiasi operazione che non sia espressamente riservata all'Assemblea, dalla legge o dal presente Statuto.
Ai sensi dell'art.10 del D.Legs. 4.12.97 n.460, il Consiglio Direttivo dovrà osservare il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, fatti salvi eventuali vantaggi aventi significato puramente onorifico e valore economico modico, accordati ai Soci che abbiano maggiormente contribuito al perseguimento dei fini sociali, di cui all' art. 3.

Art. 31 - Rapporti esterni dell' associazione
Su delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea generale, l'Associazione può associarsi ad altri Enti o Istituzioni similari italiane e straniere e può stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, anche allo scopo di fornire prestazioni e servizi attinenti ai fini di cui all'art. 3.

Art. 32 - Organizzazione editoriale
L' organizzazione editoriale delle pubblicazioni dell' Associazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne designa il Direttore Responsabile.
Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l’incarico di coordinare le pubblicazioni di cui all’ Art. 4, nominandolo Direttore delle pubblicazioni.

Art. 32 bis - Biblioteca
Le pubblicazioni avute in dono o in cambio delle pubblicazioni sociali costituiscono la biblioteca sociale. Essa sarà custodita presso la sede legale o in altra sede proposta dal Consiglio ed approvata dall' Assemblea. La gestione della biblioteca sociale è demandata al Consiglio Direttivo, che ne pubblica periodicamente l’inventario e definisce le modalità di accesso e consultazione. Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l’incarico di Direttore della biblioteca.

Art. 33 - Scioglimento dell' associazione
Lo scioglimento dell' Associazione, proposto con le identiche modalità previste per le variazioni allo Statuto (art.18) , è deliberato da apposita Assemblea straordinaria ed è subordinato all'approvazione da parte dei due terzi dei Soci presenti in Assemblea.
Il patrimonio esistente sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l' archivio e la biblioteca saranno affidati ad Enti culturali romagnoli, scelti dall' Assemblea.

Art. 34 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.